Selezione Lavoro : Offerte di lavoro e Selezione Personale

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Contratto di lavoro occasionale accessorio

Contratti di Lavoro

Contratto di lavoro occasionale accessorio

Elenco contratti di lavoro   
Elenco contratti di lavoro

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:

  • far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione
  • favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro

Applicazione

Lavoratori:

  • disoccupati da oltre un anno
  • casalinghe, studenti, pensionati
  • disabili e soggetti in comunità di recupero
  • lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro

Datori di lavoro:

Il Dlgs 276/2003 non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può essere prestata l'attività, ma, sulla base di quanto stabilito dalla legge 30/2003, si può ritenere che questi siano:

  • famiglie
  • enti senza fine di lucro
  • soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività

Settori e attività:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
  • insegnamento privato supplementare
  • piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
  • realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
  • collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi

Nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese.

Caratteristiche

La forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può superare i trenta giorni di durata nel corso dell'anno solare e i 5.000 euro annui per lavoratore. È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.

Il valore nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini.

Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono:

  • trattengono una percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso spese del servizio prestato
  • versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti
  • pagano il restante importo al lavoratore

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.

Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.

Attuazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà le aree metropolitane e il concessionario del servizio al fine di avviare la prevista fase di sperimentazione.

Normativa di Riferimento

Glossario

Prestazione Occasionale
Le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio, sono prestazioni lavorative di natura autonoma, erogate a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione (2222 c.c.) e con il carattere dell'occasionalità.
Al prestatore occasionale non è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita IVA, poiché il suo corrispettivo è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 20%. A partire dal 1 gennaio 2004 scatta per gli esercenti attività di lavoro occasionale l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 Euro


Fonte: Welfare

 

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Nota Informativa
Data Documento
03/02/2004

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