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Contratti di Lavoro |
Contratto di lavoro : Distacco
Elenco contratti di lavoro
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La riforma Biagi ha regolato il distacco nel settore privato.
Caratteristiche
Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante, che deve permanere per tutta la durata del distacco. È necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto. Se il distacco comporta un trasferimento presso una sede di lavoro che dista 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Se il distacco è effettuato in assenza di questi elementi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione (distaccatario). La richiesta deve essere fatta tramite ricorso, presentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante può:
- sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore assunto a tempo determinato
- richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco (rimborso che non può superare il costo effettivamente sostenuto
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante. La contribuzione INAIL è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
Attuazione
La disciplina sul distacco è immediatamente operativa.
Normativa di Riferimento
Glossario
Mansioni Equivalenti
Mansioni per il cui espletamento sono sufficienti le nozioni e le esperienze già acquisite, nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, nell'esercizio di precedenti mansioni. Il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro può essere adibito a mansioni diverse rispetto a quelle per cui è stato assunto, purché siano equivalenti e non ci sia una diminuzione della retribuzione. Il lavoratore può inoltre essere adibito a mansioni superiori: in tal caso ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta. È invece espressamente vietata l'assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti
Fonte: Welfare
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Nota Informativa
Data Documento
03/02/2004
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