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Informazioni utili per gli agenti di commercio |
Promotore Finanziario
Albo dei promotori di servizi finanziari
Altre informazioni per gli Agenti di Commercio
Normativa di riferimento per i Promotori Finanziari
Testo Unico dei Mercati Finanziari
Decreto Legislativo n. 58/98
Regolamento CONSOB concernente l'Albo e l'attività dei promotori finanziari (delibera n. 10629 dell' 8.4.1997, delibera 11522/98, 11523/98 e 13082/01).
Informazioni generali
Il Promotore finanziario è una persona fisica che in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di servizi d'investimento (collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente). L'attività di Promotore è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Consob previo superamento dell'esame di idoneità o accertamento del possesso di specifici requisiti professionali.
Requisiti per diventare Promotori Finanziari
Generali
- avere la residenza nel territorio dello Stato, di Paese della Comunità Europea o della Repubblica di San Marino;
- godere dei diritti civili;
- possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennio).
Morali
- non essere in stato d'interdizione legale ovvero d'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27.12.1956 n.1423, o della Legge 31.5.1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16.3.1942 n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per uno dei delitti di cui all'articolo 5 comma 10, all'art. 14 comma 1, all'art. 25, comma 3 della Legge 1/91; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato dichiarato fallito salvi gli effetti della riabilitazione.
Quale documento presentare per sostenere gli esami
- domanda in carta semplice.
Incompatibilità
Il ruolo di promotore finanziario è incompatibile con il ruolo di mediatore
Costi da affrontare
Contributo annuale di vigilanza (euro 110,00) da versare entro il 15 aprile mediante il bollettino Postel che viene inviato agli iscritti direttamente dalla Consob entro la metà di marzo di ogni anno.
Sanzioni
Chiunque esercita l'attività di Promotore finanziario senza essere iscritto nell'Albo, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro a lire venti milioni.
Il promotore che si rende responsabile della violazione di disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività, incorre nelle seguenti sanzioni, irrogate dalla Consob:
- richiamo scritto
- sanzione amministrativa pecuniaria da uno a cinquanta milioni
- sospensione dall'Albo da uno a quattro mesi
- radiazione dall'Albo.
Adempimenti successivi
- Iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio di competenza
- Iscrizione all'INPS
- Iscrizione all'ufficio IVA
- ( Iscrizione all'ENASARCO )
Fonte: Camera di Commercio di Trieste
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Nota Informativa
Data Documento
13/08/2004
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