Selezione Lavoro : Offerte di lavoro e Selezione Personale

SELEZIONE LAVORO : Offerte di lavoro e Selezione Personale

Offerte di lavoro in Abruzzo Offerte di lavoro in Basilicata Offerte di lavoro in Calabria Offerte di lavoro in Campania Offerte di lavoro in Emilia Romagna Offerte di lavoro in Friuli Venezia Giulia Offerte di lavoro nel Lazio Offerte di lavoro in Liguria Offerte di lavoro in Lombardia Offerte di lavoro nelle Marche Offerte di lavoro in Molise Offerte di lavoro in Piemonte Offerte di lavoro in Puglia Offerte di lavoro in Sardegna Offerte di lavoro in Sicilia Offerte di lavoro in Toscana Offerte di lavoro in Trentino Alto Adige Offerte di lavoro in Umbria Offerte di lavoro in Valle d'Aosta Offerte di lavoro nel Veneto © Mappa creata dalla Multimedia Web Services
Attività istituzionali ENASARCO

Informazioni utili per gli agenti di commercio

Regolamento delle attività istituzionali ENASARCO

Altre informazioni per gli Agenti di Commercio   
Altre informazioni per gli Agenti di Commercio

Il nuovo regolamento delle attività istituzionali ENASARCO, approvato dai Ministeri competenti in data 23/12/2003 e dal consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco in data 30/12/2003, entra in vigore dal 1° gennaio 2004.

Esso prevede innumerevoli novità circa le aliquote, i massimale ed i minimali contributivi ENASARCO.

Si precisa che i compensi maturati fino al 31 dicembre 2003 e per i quali è previsto il versamento contributivo entro il 20 febbraio 2004, andranno calcolati dalla casa mandante secondo la precedente normativa. Ne discende pertanto che se nel 2003 è già stato raggiunto il massimale, nulla dovrà essere versato entro il 20 febbraio 2004.

Il primo versamento contributivo che verrà interessato dalle nuove disposizioni regolamentari, sarà quello da effettuarsi entro il 20 maggio 2004 e relativo alle provvigioni e a tutti gli altri compensi dovuti all'agente per il primo trimestre 2004.

Principali novità

Aliquota contributiva

L'attuale aliquota contributiva dell'11,50 % (di cui il 5,75 % a carico della mandante ed il 5,75 % a carico dell'agente) viene elevata al 13,50 % con la seguente progressività:

  • 12,50 % (di cui il 6,25 % a carico della mandante ed il 6,25 % a carico dell'agente) dal 1° gennaio 2004
  • 13,00 % (di cui il 6,50 % a carico della mandante ed il 6,50 % a carico dell'agente) dal 1° gennaio 2005
  • 13,50 % (di cui il 6,75 % a carico della mandante ed il 6,75 % a carico dell'agente) dal 1° gennaio 2006

Minimali contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2005 il minimale contributivo annuo viene elevato dagli attuali 124,00 a 350,00 euro per ciascuna azienda per gli agenti plurimandatari e dagli attuali 248,00 a 700,00 euro per i monomandatari.
Per l'anno 2004 vale la previgente normativa.

Disciplina dei minimali di contribuzione

Il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato.

La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente.

Massimali contributivi

A partire dal 1° gennaio 2004 l'importo massimo delle provvigioni annue sulle quali calcolare i contributi previdenziali viene elevato ad euro 14.027,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed ad euro 24.548,00 per gli agenti monomandatari.

Disciplina dei massimali provvigionali

Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

All'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno.

Modalità di pagamento

I termini di pagamento restano immutati.

Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il termine, con le forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Tali modalità non sono ancora state precisate dalla Fondazione ENASARCO.

Il versamento sarà effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente o secondo le altre modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tuttavia per l'anno 2004, in via transitoria, sarà ancora consentito il versamento dei contributi secondo le modalità indicate nella previgente normativa.

Gli obblighi derivanti alla Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti, purché non inferiori al minimale.
In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui sopra sorgono limitatamente alle somme versate.
Dell'avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all'agente interessato.

I contributi prescritti non possono essere regolarizzati.

Contributo Fondo Assistenza

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società per azioni (S.p.A.) o Società a responsabilità limitata (S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.

A partire dal mese di settembre 2003, il contributo al Fondo Assistenza deve essere calcolato come segue:

Importi Provvigionali annui Aliquota contributiva

  • Fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) 2%
  • Da Euro 13.000.000,01 a Euro 20.000.000,00 1%
  • Da Euro 20.000.000,01 a Euro 26.000.000,00 0,5%
  • Da Euro 26.000.000,01 in poi 0,1%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè:

  • 1° trimestre 20 maggio
  • 2° trimestre 20 agosto
  • 3° trimestre 20 novembre
  • 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo

Fonte: Viservice

 

Aggiungi ai preferiti

Stampa la pagina

Invia la pagina ad un amico

Nota Informativa
Data Documento
13/12/2003

Selezione Lavoro : Assistenza On-line

Offerte di Lavoro divise per regione

Selezione Lavoro © 2004-2006 - è vietata la riproduzione anche parziale di contenuti e grafica
Selezione Lavoro è un marchio della Multimedia Web Services