Chi sono gli Agenti Monomandatari ?
Si definiscono agenti monomandatari i professionisti che ricevono un "mandato" per promuovere e concludere contratti su un prodotto o un servizio in una determinata zona per conto di terzi, "mandante" o "preponente". Il trattamento economico degli agenti prevede oltre a uno stipendio, una provvigione per tutti gli affari conclusi grazie al suo intervento, inoltre salvo diverse disposizioni contrattuali, è previsto un compenso anche per affari dello stesso tipo conclusi dal preponente con dei clienti acquisiti in precedenza dall'agente, o appartenenti alla zona o alla categoria di clienti riservati all'agente.
Gli agenti che ricevono un mandato di tipo "monomandatario" non possono assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza fra loro.
Gli agenti hanno diritto anche alle provvigioni sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto nel caso in cui la proposta è pervenuta al preponderante o all'agente in una data antecedente alla conclusione del mandato, questo è da applicare anche nei casi dove la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività scolta dall'agente. Ogni agente ha l'obbligo di ricevere l'estratto conto delle provvigioni dovute con il dettaglio sugli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo dei compensi.
Il rapporto di lavoro che lega un monomandatario al proponente può essere sia un contratto a tempo determinato che indeterminato; Nel caso in cui un contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini, questo si trasformerà in n contratto a tempo indeterminato.
Se l'agente monomandatario ha procurato nuovi clienti al mandante, o ha sviluppato gli affari con i clienti in modo tale che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa, egli avrà diritto ad avere un indennità che dovrà tener conto delle provvigioni che l'agente perde dagli affari che risultano con tali clienti.
Nel caso in cui l'agente si ritira dall'accordo cedendo a terzi i suoi diritti e i suoi obblighi derivanti dai contratti di agenzia, non è dovuta alcuna indennità.
L'inquadramento degli agenti monomandatari ai fini pensionistici rientra nell'ambito dell'Ente Nazionale per L'Assistenza Sociale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO).
Nota Informativa |
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